Origin
Declaration

Long Term Declaration

La dichiarazione di origine del fornitore - Long term supplier's declaration: una colonna sonora mirabile quanto complessa.

Publié le 29/07/2015

In quel complesso e mirabile spartito che è il commercio internazionale, la dichiarazione di origine del fornitore rappresenta un vero leitmotiv la cui esecuzione non è affatto semplice né scontata.

Questa infatti rappresenta, in tanti casi, un vero cruccio per gli imprenditori che sono chiamati dai loro clienti a sottoscrivere quella che in inglese si chiama long term supplier’s declaration (LTSD) relativamente alla merce venduta, senza avere le conoscenze adeguate circa il significato e la reale “portata” della dichiarazione. Accordiamo in primis gli strumenti musicali chiamati a suonare: è noto che nell’ambito del complesso spartito del commercio internazionale, taluni Paesi o gruppi di Paesi stringono (per motivazioni economiche, geopolitiche, strategiche…) fra loro degli accordi preferenziali che puntano ad una maggiore integrazione reciproca, attraverso l’instaurazione di condizioni daziarie favorevoli e l’abbattimento dei diversi ostacoli non tariffari (Non Tariff Barriers – NTB) che si utilizzano abitualmente a protezione dei mercati. Condizione soggiacente a tali accordi (definiti Free Trade Agreements – FTA) è la sicurezza che le agevolazioni premino proprio i prodotti che possano essere considerati “originari” dei Paesi che hanno concluso il FTA in questione. Un prodotto, per poter essere considerato “originario” ai sensi dell’accordo e beneficiare quindi del trattamento daziario privilegiato, deve rispettare le c.d. “regole di origine preferenziale”, immancabilmente previste nell’accordo medesimo. Scopo primario degli accordi, come detto, è favorire gli scambi tra i Paesi contraenti. Quindi, spesso accade che i requisiti per acquisire l’origine preferenziale siano abbastanza agevoli da rispettare, nel senso che – a differenza di quanto accade per ottenere il famigerato “MADE IN”, l’origine preferenziale può esser conseguita attraverso condizioni meno stringenti.

I c.d. “protocolli origine” degli accordi definiscono nello specifico i requisiti di cui sopra. Ad esempio, nell’accordo fra UE ed America Centrale per taluni settori della meccanica è possibile attestare l’origine preferenziale del prodotto a patto che i componenti “NON ORIGINARI” ai sensi dell’accordo (e quindi provenienti da Paesi non facenti parte del FTA in questione, come ad esempio la Cina o l’Ucraina) non superino il 50% del valore franco fabbrica (EXW) del prodotto che si intende vendere in regime di preferenzialità.

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loto valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Continuando l’esempio, ipotizziamo che un’azienda italiana stia vendendo ad una azienda tedesca una caldaia per il riscaldamento che questa esporterà poi in Albania, identificandola con la “voce doganale” (4 cifre) 8404. Il prezzo della caldaia sia di €1.000,00 (valore franco fabbrica, EXW) e i componenti non originari (e quindi provenienti da Paesi non facenti parte dell’accordo, diciamo di origine cinese) utilizzati per costruire la caldaia abbiano il valore di €350,00. Cosa bisogna fare quando il cliente tedesco chiederà la LTSD al proprio fornitore italiano? Semplicemente, verificare cosa prevedono i “protocolli origine” dell’accordo esistente tra UE e Albania.

8403 e ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nel caso di specie, sono previste due regole – una delle quali è la c.d. “regola del 40%”. Pertanto, la caldaia configurata in questo modo (in cui il valore di tutti i materiali NON ORIGINARI – concetto sottinteso nella regola – utilizzati si ferma al 35% del prezzo EXW) potrebbe godere dei benefici legati alla “Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore” ed una dichiarazione di preferenzialità sarebbe legittimamente rilasciata dal fornitore all’effettivo esportatore.

Adesso vediamo di complicare la cosa. Può accadere che l’azienda italiana a sua volta non abbia fabbricato essa stessa il prodotto che vende all’azienda tedesca e che quindi non conosca nulla circa le questioni di origine del prodotto. Come farà a rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale? Non può! Dovrà chiedere una pari dichiarazione al proprio fornitore e questa costituirà il riferimento che la legittimerà ad emetterne una propria. Nell’ipotesi il suo fornitore abbia solo commercializzato il prodotto (e non sia quindi neanch’egli il produttore) per rilasciare una dichiarazione di origine preferenziale dovrà, a sua volta, richiederla al suo fornitore. E così via, a ritroso, fino a che non si riesca a raggiungere l’effettivo produttore. La normativa è infatti comunitaria e riguarda tutte le aziende della UE, che sono sottoposte a questa previsione normativa. Il format della “long term supplier’s declaration, LTSD” è infatti disciplinato da Regolamenti appositi.

Purtroppo, non finisce qui! Infatti, sovente accade che l’azienda produca e commercializzi un prodotto e che dai propri fornitori acquisti i componenti, più o meno complessi, che utilizza per la fabbricazione. Ovviamente, dovrà avere conoscenza circa l’origine preferenziale dei componenti che acquista per capire sei il prodotto, fabbricato, rispetti i requisiti previsti dall’accordo siglato dalla UE con il Paese verso il quale si intende esportare, per rilasciare la “dichiarazione di origine preferenziale del fornitore” al proprio cliente, che materialmente esporterà il prodotto. A tal fine, richiederà quindi la LTSD ai suoi fornitori, e i fornitori saranno tenuti a rilasciare la dichiarazione con riferimento al componente da loro fornito. Fin qui, tutto abbastanza “semplice”. Ma sorge qualche domanda: il fornitore, quando rilascia la dichiarazione conosce il Paese verso il quale il suo cliente (l’esportatore) intende esportare? L’esportatore, ogni qualvolta individua un nuovo Paese verso il quale esportare, deve rinnovare la richiesta al suo fornitore? A questo punto, si è risolto l’impasse prevedendo che la “dichiarazione del fornitore” abbia, da subito, l’elenco di “tutti” i Paesi verso i quali i requisiti richiesti sono stati rispettati. Ciò, equivale a dire che bisognerebbe, per il rilascio di ciascuna dichiarazione, verificare, per ogni prodotto/componente, il rispetto delle regole di origine contenute in tutti gli accordi sull’origine preferenziale conclusi tra la UE e gli innumerevoli Paesi terzi accordisti. Un’operazione praticamente impossibile, nonostante molti accordi siano simili tra loro ed organizzati in modo da ricomprendere “gruppi” di Paesi verso i quali si applicano uguali condizioni (come ad esempio, nel “sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine”).

La constatazione più immediata è che a fronte di normative comunitarie anche di complessa applicazione – che indubitabilmente offrono vantaggi irrinunciabili alle aziende – esiste spesso una cultura troppo superficiale su questi temi nell’impresa. Il rischio è quello di incappare in false attestazioni che comportano, oltre a possibili problemi di natura penale, anche negativi riflessi di ordine commerciale, incidendo sulla competitività delle aziende.

L’implementazione all’interno dei processi gestionali aziendali di sistemi per il controllo della variabili dipendenti dall’applicazione delle regole sull’ origine preferenziale delle merci rappresenta una integrazione necessaria per tutte le aziende che intendano presenziare sui mercati internazionali come attori protagonisti e non semplici parvenu. Le aziende che sapranno attrezzarsi meglio e più in fretta saranno le stesse a mantenere un migliore posizionamento sul mercato, grazie alle opportunità offerte dagli accordi commerciali ed abbassando, nel contempo, il profilo di rischio delle proprie operazioni.

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